Art. 1.

      1. Ai profughi d'Istria, Fiume e Dalmazia, riconosciuti tali con decreto prefettizio, che hanno optato per la conservazione della cittadinanza italiana e sono stati trattenuti in territorio jugoslavo contro la loro volontà e avviati al lavoro, sono riconosciuti, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i diritti al riscatto dell'assicurazione obbligatoria e al riconoscimento dei contributi versati all'Ente assicurativo jugoslavo anche dopo il 18 dicembre 1954.
      2. Al fine di cui al comma 1, sono riaperti i termini per la ricostruzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri istituti previdenziali ai sensi e con le procedure previste della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.